Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie
Art. 15 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., come previsto per il settore elettrico.
2. I soggetti interessato devono presentare richiesta ogni anno presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
3. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
Art. 16 – ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. L’amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:
a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa;
b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 75.
2. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera a) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 11.500,00 annui.
3. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lett. b) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 8.500,00 annui.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell’unità immobiliare di residenza.
6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale.
1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., come previsto per il settore elettrico.
2. I soggetti interessato devono presentare richiesta ogni anno presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
3. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
Art. 16 – ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. L’amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:
a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa;
b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 75.
2. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera a) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 11.500,00 annui.
3. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alla lett. b) i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 8.500,00 annui.
4. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, a condizione che non vi siano posizioni debitorie pregresse.
5. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell’unità immobiliare di residenza.
6. La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici e le scadenze di pagamento dei relativi avvisi sono definite annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale.