A chi è rivolto

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile.

Descrizione

1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall'affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Per le persone divorziate, occorre presentare una copia della sentenza di divorzio;
3) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest'ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l'interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l'autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
4) I vedovi devono autocertificare lo stato di vedovanza;
5) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta "comunione dei beni" tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all'ufficiale dello stato civile, di volere la "separazione dei beni". Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
6) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un Comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del Comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, elencando i motivi a giustificazione del nulla osta a contrarre matrimonio in altro Comune.

Il rito civile è celebrato dal Sindaco o dall’Ufficiale di Stato Civile delegato il giorno concordato, alla presenza di due testimoni.
Nel caso di cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.

Come fare

La richiesta di celebrazione del matrimonio civile deve essere rivolta all'ufficiale di stato civile dove sono state richieste le pubblicazioni di matrimonio.
Il modulo di domanda è presente in questo servizio nella sezione "Modulistica".

Cosa serve

Il matrimonio civile deve essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio.
Documenti da presentare:
1) documento d'identità valido;
2) autocertificazione dati personali.

Cosa si ottiene

Matrimonio civile

Tempi e scadenze

Il matrimonio deve essere celebrato dal 4° giorno ed entro 180 giorni dal termine delle pubblicazioni di matrimonio.
La data deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio dello Stato Civile.

Costi

Per le tariffe e gli orari utili alla celebrazione del matrimonio civile vedasi allegato A) alla delibera GC n. 15/2015 presente nella sezione "Documenti-Normativa"

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici - Stato Civile - Elettorale

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 83,29 Kb - 19/02/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Procedimenti amministrativi

Regolamenti

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 20/02/2024 10:30:49

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