Periodo di taglio
I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:
Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio
Si ricordano altresì le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada:
"Art. 29 - Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."