A chi è rivolto

Per effettuare tagli boschivi nel territorio regionale è necessario rispettare il Regolamento forestale, mentre sono vietati, salvo specifica autorizzazione (art. 19 l.r. 4/2009), gli interventi finalizzati a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.
In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento di taglio sono previste diverse procedure:


Come fare

Comunicazione semplice.
Autorizzazione con progetto redatto da un tecnico forestale. Dopo 30 giorni si applica il silenzio assenso.


Cosa serve

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/modulistica-forestale

Cosa si ottiene

Sportello forestale

Novara, Regione Piemonte- Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania.
Solo telefonico Tel. 0321-666111.
Responsabili: Federico Pelfini (federico.pelfini@regione.piemonte.it).

Tempi e scadenze

Periodo di taglio
I periodi di taglio nei boschi cedui e a governo misto, oltre che nei robinieti e castagneti (indipendentemente dalla loro forma di governo), sono così definiti:

Fino a 600 metri s.l.m: dal 1° ottobre al 15 aprile
Fra 600 e 1.000 metri s.l.m: dal 15 settembre al 30 aprile
Oltre 1.000 metri s.l.m.: dal 1° settembre al 31 maggio

Si ricordano altresì le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada:

"Art. 29 - Piantagioni e siepi

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Municipale

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 83,29 Kb - 12/02/2024 - 21/03/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 21/03/2024 13:45:07

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